Il DL. 52/2021, convertito in Legge 87/2021 (Decreto Riaperture), ha disposto che il mancato assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, che andava fatto entro il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
• società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
• società di persone (Snc, Sas);
• ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
• società cooperative (incluse le cooperative sociali).
• enti non commerciali e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a € 10.000.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
• sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi).
• vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. Ad esempio i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
• denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
• somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
• data di incasso;
• causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale, in mancanza, potranno provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.
La Legge prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€; la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Aziende:


Autotrazione Metano Adriatica – A.M.A. Srl – C.F. 00091730432

Regione Marche – C.F. 80008630420

Euro 44.470,60 – Somma concessa il 23/10/2020

Causale: Editoria 3.0 dalla pagina al CUC: Un percorso di innovazione fra tecnologia e nuovi media. Per un progetto di innovazione organizzativa, gestionale e commerciale volto ad incrementare la visibilità dell’azienda e le vendite.


Autotrazione Metano Adriatica – A.M.A. Srl – C.F. 00091730432

Agenzia delle Entrate – C.F. 06363391001

Euro 19.816,00 – Prot. concessione n. 202000146002 – Codice 6917 del 14/12/2020

Causale: Credito d’imposta per sanificazione e DPI (Art. 125 – DL 34-2020)


Reica Srl – C.F. 01938520747

Agenzia delle Entrate 

Euro 20.186,00 – Data incasso 18/11/2020

Causale: Art. 125 DL 34/2020 – L. 208/2015 Bonus Sud – Voucher – Mise DL 23/09/2014